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Legge Regionale 29 maggio 1980, n.45
Istituzione Parco Naturale "Diecimare"
nel Comune di Cava de' Tirreni in Provincia di Salerno. Ecologia.
Il Consiglio Regionale
ha approvato
il Commissario del Governo
ha apposto il visto
il Presidente della Giunta Regionale
promulga
la seguente legge:
Art. 1.
Istituzione parco naturale
Al fine di conservare e difendere il paesaggio e l'ambiente in
attuazione dell'art. 5 dello statuto e all'art. 1 della legge regionale 4 maggio 1979, n.27, viene istituito con la presente legge il parco naturale "Diecimare" nel Comune di Cava de' Tirreni in
Provincia di Salerno.
Art. 2.
Confini
Il parco naturale "Diecimare" comprende le seguenti località site nel
territorio del Comune di Cava de' Tirreni: Pennera, vallone del Faito, Casa Longo, Pettaiarella, Faione, Monte Caruso, nonché un piccolo suolo ricadente nel Comune di Baronissi, ed è individuato
nell'allegata planimetria che forma parte integrante della presente legge.
I confini del parco naturale sono delimitati con recinzione e tabelle
da collocarsi, in modo visibile, sui punti di intersezione o di corrispondenza del perimetro con le strade di accesso e portanti la scritta "Regione Campania - parco naturale Diecimare".
Le tabelle debbono essere mantenute in buono stato di conservazione e
leggibilità.
Art. 3.
Finalità
Nell'ambito ed a completamento dei principi generali indicati
nell'art. 5 dello statuto di questa regione, le finalità dell'istituzione del parco naturale "Diecimare" sono le seguenti:
1) tutelare e conservare le caratteristiche naturali, ambientali
e paesistiche del territorio del parco, in funzione dell'uso sociale di tali valori;
2) promuovere ed organizzare la fruizione turistica a fini
ricreativi, didattici, scientifici e culturali;
3) tutelare e valorizzare le specie faunistiche presenti nel territorio.
Art. 4.
Vincoli
La costituzione del parco naturale Diecimare determina l'immediata
soggezione del relativo terreno al regime urbanistico ed ai piani urbanistici territoriali, al vincolo idrogeologico e delle bellezze naturali, nonché la destinazione a parco naturale per un
periodo di 30 anni prorogabile.
Il vincolo di destinazione a parco deve essere trascritto alla
conservazione dei registri immobiliari.
Art. 5.
Funzione di direzione e di amministrazione
Le funzione di direzione e di amministrazione delle attività
necessarie per il conseguimento delle finalità di cui al precedente art. 3, sono delegate al Comune di Cava de' Tirreni che le esercita attraverso una apposita commissione nominata dal consiglio,
formata da un presidente e da sette componenti tra i quali viene designato il vice presidente ed il segretario.
La minoranza deve essere rappresentata da tre componenti.
Il comune, nello svolgimento delle funzioni inerenti il parco, si
avvale del comitato tecnico regionale di cui all'art. 26 della legge regionale 4 maggio 1979, n.27.
Per l'espletamento delle funzioni di cui al I comma del presente
articolo, il Comune di Cava de' Tirreni può avvalersi, nell'ambito degli stanziamenti annuali di cui alla presente legge e previa convenzione, oltre che del personale di cui alla lettera "B" del
successivo art. 6, di proprio personale o degli uffici regionali o provinciali.
Art. 6.
Regolamento per la gestione ed uso del parco - piano di utilizzazione
Con regolamento proposto dal Comune di Cava de' Tirreni ed approvato
con legge regionale previo parere del comitato tecnico regionale, saranno emanate norme specifiche sulle seguenti materie:
a) funzionamento della commissione di gestione;
b) ordinamento del personale e pianta organica del parco;
c) gestione e modalità d'uso del parco con le sanzioni per i trasgressori.
La realizzazione delle finalità del parco naturale e l'utilizzazione
di questo, debbono avvenire sulla base di un piano che, nel rispetto dell'ambiente naturale, prevede la costruzione delle necessarie strutture e di adeguati servizi.
L'approvazione del piano viene effettuata unitamente al regolamento
di cui al I comma del presente articolo e con la stessa procedura.
Art. 7.
Controllo
Il Comune di Cava de' Tirreni redige annualmente il bilancio
preventivo ed il consuntivo, relativo alla gestione del parco da sottoporre all'approvazione della giunta regionale. Il bilancio preventivo deve essere presentato alla giunta regionale entro il
31 luglio dell'anno precedente a quello cui si riferisce, il rendiconto consuntivo finanziario, patrimoniale ed economico entro il 31 marzo dell'anno successivo all'anno finanziario cui si
riferisce.
I bilanci di cui al comma precedente sono allegati al bilancio del
comune per essere sottoposti all'esame ed all'approvazione dei competenti organi di controllo.
L'esercizio finanziario coincide con l'anno solare.
Le deliberazioni relative alla gestione del parco naturale, quando
comportino variazioni al bilancio di cui al I comma del presente articolo, devono essere adottate previo parere vincolante della giunta regionale.
Art. 8.
Ampliamento del parco
Il Comune di Cava de' Tirreni, previa autorizzazione della giunta
regionale, può acquistare, espropriare od assumere in temporanea gestione i terreni limitrofi per le esigenze del parco stesso e per il suo ampliamento.
Per l'acquisizione mediante l'espropriazione dei terreni si
seguiranno le norme di cui al titolo V della legge regionale 31 ottobre 1978, n. 51 e del titolo II della legge 22 ottobre 1971, n. 865.
Il parco potrà essere ampliato nel territorio dei comuni confinanti
per iniziativa delle rispettive amministrazioni o per determinazione della giunta regionale.
In tal caso verrà costituito un consorzio di gestione regolare da
apposito statuto proposto dai comuni interessati ed approvato con legge regionale.
Art. 9
Divieti
Sull'intero territorio del parco naturale, oltre al rispetto delle
leggi statali e regionali in materia di tutela dell'ambiente, della flora e della fauna, nonché delle leggi sulla caccia, è vietato:
a) esercitare attività venatoria;
b) la manomissione e l'alterazione delle bellezze naturali e
delle formazioni geologiche, compresa l'apertura di cave;
c) esercitare il pascolo con qualsiasi specie di bestiame;
d) esercitare la pubblicità;
e) introdurre vegetali ed animali estranei all'ambiente;
f) introdurre cani senza guinzaglio;
g) accendere fuochi all'aperto;
h) transitare con mezzi motorizzati;
i) asportare o danneggiare piante e fiori;
l) costruire elettrodotti aerei o teleferiche di ogni tipo;
m) costruire edifici di qualsiasi tipo e con qualsiasi
destinazione, ad esclusione di quelli necessari alle funzioni del parco e con materiale legnoso;
n) abbandonare rifiuti;
o) introdurre apparecchi radio, televisori, giradischi, ed ogni
altro genere di strumenti o macchine rumorose.
Art. 10
Attività permissive
L'esercizio delle attività operative, ricreative e culturali sarà
disciplinato nell'apposito regolamento di cui all'art. 6.
Art. 11.
Violazioni e sanzioni
Le violazione ai divieti stabiliti dall'art. 9, salvo che il fatto
non costituisce reato o che sia prevista una maggiore pena pecuniaria da leggi statali o regionali, comportano sanzioni amministrative da un minimo di lire 10.000 ad un massimo di lire 100.000,
con l'obbligo ai trasgressori, di mettere in pristino stato, a loro spese, le bellezze manomesse o alterate.
Per quanto riguarda la procedura per l'applicazione delle sanzioni ed
all'ordine di ripristino si richiama quanto riportato dall'art. 29 della legge regionale 4 maggio 1979, n. 27.
Art. 12
Vigilanza
La vigilanza del parco naturale è affidata, previa convenzione, oltre
che al personale di sorveglianza del parco previsto dall'ordinamento e pianta organica di cui al presente art. 6:
a) al personale del comune;
b) al personale del corpo forestale impiegato dalla regione;
c) alle guardie di caccia e pesca, agli agenti di polizia locale,
urbana e rurale;
d) a guardie giurate volontarie nominate in conformità dell'art.
138 del T.U. leggi di pubblica sicurezza, approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773.
Art. 13.
Per le operazione di recinzione e di tabellazione di cui al
precedente art. 2, è autorizzata la spesa di lire 100 milioni.
Art. 14
All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, stabilito
in lire 200 milioni (di cui L. 100 milioni per la recinzione e la tabellazione e L. 100 milioni per la gestione del parco) per il 1980, si provvede mediante riduzione di pari ammontare dello
stanziamento di cui al capitolo n. 200 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1980 "fondo per spese correnti derivanti da provvedimenti legislativi in corso ed attinenti a
funzioni normali della regione" e mediante l'iscrizione della somma di lire 200 milioni al capitolo n 230, di nuova istituzione, dello stato di previsione medesimo con la seguente denominazione:
"spese per il parco naturale diecimare nel Comune di Cava dei Tirreni".
All'onere per gli anni successivi si provvederà con appositi
stanziamenti di bilancio, la cui entità saprà determinata con le leggi di bilancio, utilizzando quota parte delle risorse ex art. 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281.
Art. 15.
Riferimento ad altre leggi
Per quanto non previsto dalla presente legge si fa espresso
riferimento alle norme riportate nella legge regionale 4 maggio 1979, n. 27.
La presente legge regionale sarà pubblicata nel bollettino ufficiale della regione.
E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla
osservare come legge della regione Campania.
Napoli, 29 maggio 1980
Cirillo
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